giovedì 13 maggio 2010

Congedo per viaggio adozione internazionale

Dalle riflessioni di Gianni Rosignoli, abbiamo pensato, in vista delle partenze, ad un rapido flash normativo sui diritti dei genitori adottivi.
A proposito della fruizione di ferie e/o maternità a copertura del periodo di viaggio all'estero, segnaliamo che la normativa italiana in materia di adozioni prevede per entrambi i coniugi la possibilità di optare per un congedo non retribuito proprio per recarsi nel paese di origine del bambino. La legge in questione è il Dlgs. 151 del 2001, articolo 27 comma 2 (per la mamma) e articolo 31 comma 2 (per il papà).
Certo, si rimane tre settimane senza stipendio, però non ci si bruciano tutte le ferie, che magari possono tornare utili dopo il rientro. Inoltre, se il datore di lavoro facesse storie per concedere le ferie, a fronte di questa legge non ha possibilità di rifiutare il congedo.
Un saluto a tutti.
 
Barbara e Mauro

3 commenti:

  1. Grazie per questa info, ma sono obbligati a darlo questo congedo? o hanno facolta' di non accetatre la richiesta? la cosa non mi e' molto chiara..... Se avete info..... Grazie Cristin&Stefano F

    RispondiElimina
  2. Grazie tante, è sempre molto utile avere questi riferimenti per tutelarsi al momento opportuno.

    Anna Rodella

    RispondiElimina
  3. Dalla lettura della legge mi pare di capire che per la mamma questo tipo di congedo (art.27 comma 2) è aggiuntivo rispetto ai 5 mesi di maternità obbligatoria, giusto?
    Grazie, ciao

    RispondiElimina